Art. 403. Le classifiche sono disposte dall'ingegnere capo sentito il direttore. L'assegnazione di una lavorazione sotterranea ad una delle classi di cui al presente titolo puo' essere fatta per l'intero sotterraneo o per scomparti indipendenti ai sensi del successivo art. 428. Nel provvedimento di classifica sono indicate le misure cautelative immediate da adottare e fissato il termine entro il quale le norme di sicurezza prescritte nel presente titolo per le miniere soggette a classifica devono essere attuate.