Art. 403. 
 
  Le  classifiche  sono  disposte  dall'ingegnere  capo  sentito   il
direttore. 
  L'assegnazione di una lavorazione sotterranea ad una  delle  classi
di cui al presente titolo puo' essere fatta per l'intero  sotterraneo
o per scomparti indipendenti ai sensi del successivo art. 428. 
  Nel provvedimento di classifica sono indicate le misure cautelative
immediate da adottare e fissato il termine entro il quale le norme di
sicurezza prescritte nel presente titolo per le  miniere  soggette  a
classifica devono essere attuate.