Art. 406. 
 
  Nei confronti delle miniere che all'entrata in vigore del  presente
decreto risultino soggette ad  emanazioni  continue  di  grisu',  gas
tossici o altrimenti nocivi, l'ingegnere capo, sentito il  direttore,
fissa con suo provvedimento la durata del periodo di controllo. 
  Trascorso detto periodo, che puo'  anche  essere  inferiore  a  due
anni, procede alle operazioni di classifica. 
  La definizione delle classifiche di cui sopra deve aver luogo entro
il termine massimo di tre anni dalla entrata in vigore  del  presente
decreto.