(CODICE CIVILE-art. 1527)
                             Art. 1527. 
 
                             (Consegna). 
 
  Nella vendita su documenti, il  venditore  si  libera  dall'obbligo
della consegna rimettendo al  compratore  il  titolo  rappresentativo
della merce e gli altri  documenti  stabiliti  dal  contratto  o,  in
mancanza, dagli usi.