(CODICE CIVILE-art. 1528)
                             Art. 1528. 
 
                       (Pagamento del prezzo). 
 
  Salvo patto o  usi  contrari,  il  pagamento  del  prezzo  e  degli
accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in  cui  avviene  la
consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente. 
 
  Quando i documenti sono regolari, il compratore non puo'  rifiutare
il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualita'  e
allo stato delle cose, a meno che queste risultino gia' dimostrate.