(CODICE CIVILE-art. 1529)
                             Art. 1529. 
 
                              (Rischi). 
 
  Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio,  e  tra  i  documenti
consegnati al compratore e' compresa la polizza di assicurazione  per
i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi  a  cui
si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. 
 
  Questa disposizione non si applica se il  venditore  al  tempo  del
contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e
le ha in mala fede taciute al compratore.