(CODICE CIVILE-art. 1530)
                             Art. 1530. 
 
           (Pagamento contro documenti a mezzo di banca). 
 
  Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una  banca,
il venditore non puo' rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto
opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della  presentazione
dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. 
 
  La banca che ha confermato il credito al  venditore  puo'  opporgli
solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza  o  irregolarita'  dei
documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.