Art. 983
            Militare permanentemente inabile al servizio

1.  Il  militare in congedo che, prima dei limiti di eta' stabiliti o
della  scadenza  fissata  dall'articolo  992, comma 2, lettera b), e'
riconosciuto  permanentemente  inabile a qualsiasi servizio militare,
e' collocato in congedo assoluto.