Art. 238.
Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle
camere di combustione dei forni riscaldati con carburanti liquidi,
con olii o gas combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore
addetto alla operazione deve:
a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della
camera di combustione e, in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi
idonei, che in essi e nelle loro immediate vicinanze non vi siano
vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio
nel focolare o nella camera di combustione attorno ai bruciatori o
sul pavimento antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una
impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre
offese da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia munito di un
dispositivo di accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da
altre istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere
richiamate mediante avviso collocato in prossimita' dei posti di
accensione.