Art. 238. 
 
  Prima di accendere il fuoco nei  focolari  delle  caldaie  o  nelle
camere di combustione dei forni riscaldati  con  carburanti  liquidi,
con olii o gas combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore
addetto alla operazione deve: 
    a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare  o  della
camera di combustione e, in ogni  caso,  ad  assicurarsi,  con  mezzi
idonei, che in essi e nelle loro immediate  vicinanze  non  vi  siano
vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni; 
    b) accertare che il registro del fumo sia aperto; 
    c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o  di  olio
nel focolare o nella camera di combustione attorno  ai  bruciatori  o
sul pavimento antistante; 
    d) usare, per l'accensione, una torcia  o  altro  mezzo  con  una
impugnatura sufficientemente  lunga  per  impedire  ustioni  o  altre
offese da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia  munito  di  un
dispositivo di accensione. 
  Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente  integrate  da
altre istruzioni  sulla  condotta  degli  apparecchi,  devono  essere
richiamate mediante avviso collocato  in  prossimita'  dei  posti  di
accensione.