(CODICE CIVILE-art. 1531)
                             Art. 1531. 
 
              (Interessi, dividendi e diritto di voto). 
 
  Nella vendita a termine di titoli di credito,  gli  interessi  e  i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e  prima  della
scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati  al
compratore. 
 
  Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di
voto spetta al venditore fino al momento della consegna.