(CODICE CIVILE-art. 1533)
                             Art. 1533. 
 
                 (Estrazione per premi o rimborsi). 
 
  Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per  premi
o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione  spettano
al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore  al
giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione. 
 
  Il venditore, al solo effetto indicato dal comma  precedente,  deve
comunicare per iscritto  al  compratore  una  distinta  numerica  dei
titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione. 
 
  In mancanza di tale comunicazione, il  compratore  ha  facolta'  di
acquistare,  a  spese  del  venditore,  i  diritti  spettanti  a  una
quantita'  corrispondente  di  titoli,   dandone   comunicazione   al
venditore prima dell'inizio dell'estrazione.