(CODICE CIVILE-art. 1534)
                             Art. 1534. 
 
                 (Versamenti richiesti sui titoli). 
 
  Il compratore deve fornire al venditore, almeno  due  giorni  prima
della  scadenza,  le  somme  necessarie  per  eseguire  i  versamenti
richiesti sui titoli non liberati.