(CODICE CIVILE-art. 1536)
                             Art. 1536. 
 
                          (Inadempimento). 
 
  In caso d'inadempimento della  vendita  a  termine  di  titoli,  si
osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti
di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.