Art. 987
               Ufficiali delle forze di completamento

1.  In  relazione  alla  necessita'  di disporre di adeguate forze di
completamento,  con specifico riferimento alle esigenze correlate con
le   missioni   all'estero  ovvero  con  le  attivita'  addestrative,
operative  e  logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero,
gli  ufficiali  di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi  Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli
interessati,  possono  essere  richiamati  in servizio con il grado e
l'anzianita' posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno,
rinnovabile  a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2.  Con  decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione
alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a)  le  modalita'  per  l'individuazione  delle  ferme  e  della loro
eventuale  estensione  nell'ambito del limite massimo di cui al comma
1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio
delle  mansioni  previste  per gli ufficiali chiamati o richiamati in
servizio.  Gli  ordinamenti  di ciascuna Forza armata individuano gli
eventuali  specifici  requisiti  richiesti,  anche relativamente alle
rispettive articolazioni interne.