Art. 990
                  Conservazione del posto di lavoro

1.  Il  richiamo  alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate
dei  dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di
lavoro  per  tutto  il  periodo  del  richiamo  stesso  e il predetto
personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso
in  servizio  militare  da  richiamato  e fino alla presentazione per
riprendere   il   posto   di   lavoro   e'   computato  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
2.  Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto
del  richiamo  alle  armi  per qualunque esigenza delle Forze armate,
sono  alle  dipendenze  di  un privato datore di lavoro si applica la
disposizione  del  comma  2  dell'art.  2111  del  codice  civile, in
relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso codice.
3.  Alla  fine  del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione
del  datore  di  lavoro  per  riprendere la sua occupazione, entro il
termine  di  cinque  giorni,  se  il  richiamo  ha  avuto  durata non
superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un
mese  ma  non  a  sei  mesi,  di  quindici  giorni se ha avuto durata
superiore a sei mesi.
4.  Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del
codice  civile,  non  puo'  essere licenziato prima di tre mesi dalla
ripresa della occupazione.
5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si
ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati,
e' considerato dimissionario.
6.  Rimangono  salve  le  condizioni  piu'  favorevoli  ai lavoratori
contenute nei contratti di lavoro.
7.  Le  norme  previste dal presente articolo sono applicate anche ai
trattenuti alle armi.
8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite
con  la  sanzione  amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la
violazione  si  riferisce  a  piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione  amministrativa  da  euro  154,94  a  euro  1.032,91. Non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta.
9.  La vigilanza per l'applicazione delle norme del presente articolo
e' esercitata dagli ispettori del lavoro.