Art. 409. 
 
  Per le miniere classificate a  sviluppo  istantaneo  di  gas,  deve
essere predisposto un piano in scala non inferiore  ad  1:  1000  sul
quale devono essere riportati per  l'intero  sotterraneo  o  per  gli
scomparti  classificati,  i  cantieri  nei  quali  si  sono  prodotti
sviluppi istantanei di  gas  o  sono  state  rilevate  manifestazioni
sospette. 
  In apposito registro sono trascritti i rapporti redatti a cura  del
direttore e da lui firmati, per ogni sviluppo  istantaneo  di  gas  o
manifestazione sospetta che  si  fosse  verificata,  con  indicazione
della  situazione   topografica   del   cantiere,   delle   eventuali
accidentalita' geologiche vicine, dei volumi di gas sviluppati e  del
materiale proiettato, della situazione dei luoghi  prima  e  dopo  le
irruzioni di gas e delle altre manifestazioni sospette Verificatesi. 
  Nello  stesso  registro  devono  essere  riportati  e  firmati  dai
rispettivi  incaricati  i  risultati  delle  ispezioni  ordinarie  ed
occasionali eseguite  nei  posti  di  lavoro  sospetti  per  sviluppo
istantaneo di gas. 
  Per  il  piano  di  cui  al  primo  comma  e  per  quello  previsto
all'articolo precedente si osservano, in quanto applicabili, le norme
di cui al titolo II, capo II.