(CODICE CIVILE-art. 1537)
                             Art. 1537. 
 
                         (Vendita a misura). 
 
  Quando un determinato immobile e' venduto con  l'indicazione  della
sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per  ogni
unita' di misura, il compratore ha diritto a  una  riduzione,  se  la
misura effettiva dell'immobile e' inferiore  a  quella  indicata  nel
contratto. 
 
  Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto,  il
compratore deve  corrispondere  il  supplemento  del  prezzo,  ma  ha
facolta' di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi  la
ventesima parte della misura dichiarata.