(CODICE CIVILE-art. 1540)
                             Art. 1540. 
 
               (Vendita cumulativa di piu' immobili). 
 
  Se due o piu' immobili sono stati venduti con lo  stesso  contratto
per un solo e medesimo prezzo,  con  l'indicazione  della  misura  di
ciascuno di essi, e si trova che la quantita' e'  minore  nell'uno  e
maggiore nell'altro, se ne  fa  la  compensazione  fino  alla  debita
concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del  prezzo
spetta in conformita' delle disposizioni sopra stabilite.