Art. 993 
                        Richiami in servizio 
 
1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della  difesa  e'
disposto con decreto del Ministro della difesa  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste  di  impiego
pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 992,
predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per  gradi
o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. 
3. Sulla base degli elenchi di  cui  al  comma  2,  l'amministrazione
interessa, in ordine decrescente di eta', i militari in posizione  di
ausiliaria, che possiedono i requisiti  richiesti,  per  l'assunzione
dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. 
4. Il richiamo in servizio dei militari che  accettano  l'impiego  e'
disposto con decreto del  Ministro  competente  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
pubblica amministrazione e l'innovazione. 
5. Gli eventuali richiami in servizio  non  interrompono  il  decorso
dell'ausiliaria.