Art. 995
                     Cessazione dell'ausiliaria

1.  Il  personale  collocato  in  ausiliaria transita anticipatamente
nella  riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione
degli impieghi assegnati, per due volte.
2.  L'amministrazione che impiega il personale puo' variare la sede o
la tipologia di impiego solo previo assenso dell'interessato. In caso
di   mancato   assenso,  il  personale  e'  nuovamente  collocato  in
ausiliaria e a esso si applica il disposto di cui al comma 1.
3.  Al  termine  del  periodo indicato il militare e' collocato nella
riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'.
4.  Il  militare  in  ausiliaria puo' essere collocato nella riserva,
anche  prima  dello  scadere  del  periodo  anzidetto,  per motivi di
salute, previ accertamenti sanitari.
5.  L'ufficiale  in  ausiliaria  puo' altresi' essere collocato nella
riserva  o  in  congedo  assoluto,  prima  dello  scadere del periodo
prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione
o dell'autorita' competente a esprimere il giudizio sull'avanzamento.