(CODICE CIVILE-art. 1543)
                             Art. 1543. 
 
                              (Forme). 
 
  La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto,  sotto  pena
di nullita'. 
 
  Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari  da
parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi,  la  trasmissione
di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.