(CODICE CIVILE-art. 1544)
                             Art. 1544. 
 
                      (Obblighi del venditore). 
 
  Se il venditore ha percepito i frutti di qualche  bene  o  riscosso
qualche  credito  ereditario,  ovvero   ha   venduto   qualche   bene
dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne  il  compratore,  salvo  patto
contrario.