(CODICE CIVILE-art. 1545)
                             Art. 1545. 
 
                     (Obblighi del compratore). 
 
  Il compratore deve rimborsare il  venditore  di  quanto  questi  ha
pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto
gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo  che  sia  convenuto
diversamente.