(CODICE CIVILE-art. 1547)
                             Art. 1547. 
 
              (Altre forme di alienazione di eredita'). 
 
  Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  alle  altre  forme  di
alienazione di un'eredita' a titolo oneroso. 
 
  Nelle  alienazioni  a  titolo  gratuito  la  garanzia  e'  regolata
dall'art. 797.