Art. 1000 
             Cessazione dell'appartenenza al complemento 
 
1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento  ed
e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti
limiti di eta': 
a) Esercito italiano: 
1) Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieri,  genio,  trasmissioni:
subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 
2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; 
capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; 
b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori
55 anni; 
c) Aeronautica militare: 
1)  ruolo  naviganti:  ufficiali  inferiori:   45   anni;   ufficiali
superiori: 52 anni; 
2) tutti gli altri ruoli: ufficiali  inferiori:  50  anni;  ufficiali
superiori: 55 anni; 
d) Arma dei carabinieri: subalterni:  45  anni;  capitani:  48  anni;
ufficiali superiori: 54 anni. 
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica  militare
del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si  applicano  soltanto
se gli stessi si  trovano  nelle  condizioni  previste  dall'articolo
1001, comma 2. 
3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di  eta',  e'
riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento  e'
collocato nella riserva di complemento. 
4.  Il  sottufficiale  cessa  di  appartenere   alla   categoria   di
complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del
sessantesimo anno di eta'. 
5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato  in  congedo  assoluto
anche  prima  dell'eta'  indicata  nei  commi   precedenti,   se   e'
riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.