Art. 1000 Cessazione dell'appartenenza al complemento 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) Esercito italiano: 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 2) Arma trasporti e materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni; c) Aeronautica militare: 1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni; d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. 2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di eta' si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1001, comma 2. 3. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di eta', e' riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento e' collocato nella riserva di complemento. 4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. 5. L'ufficiale o il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nei commi precedenti, se e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.