Art. 1001
Ufficiali   di   complemento  del  ruolo  naviganti  dell'Aeronautica
                              militare

1.   L'ufficiale   di   complemento  del  ruolo  naviganti  dell'Arma
aeronautica,  al  compimento  degli anni trentacinque, e' trasferito,
con  il grado e l'anzianita' posseduti, e con la propria posizione di
stato,  nel  ruolo  servizi o eccezionalmente, se e' possibile per il
grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali
dell'Aeronautica    militare,   su   indicazione   della   competente
commissione  di  avanzamento,  tenuti all'uopo presenti la capacita',
l'attitudine,  gli  studi  compiuti  e  l'attivita' svolta nella vita
civile.
2.  L'ufficiale che all'eta' anzidetta ne faccia domanda e si impegni
a  effettuare  annualmente  i  prescritti allenamenti e addestramenti
nonche'  l'ufficiale che svolga nella vita civile attivita' di volo a
carattere  continuativo  possono,  per  determinazione  del Ministro,
rimanere  a  far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del
limite  di  eta'  previsto  dall'articolo 1000; raggiunto tale limite
essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.
3.  All'ufficiale  che non faccia domanda di rimanere a far parte del
ruolo naviganti o che non ottenga di rimanervi, nonche' all'ufficiale
che  non  adempia  l'obbligo  degli  allenamenti  o  addestramenti si
applicano le precedenti disposizioni circa il trasferimento nel ruolo
delle armi o, eccezionalmente, in altro ruolo o categoria.