(CODICE CIVILE-art. 1548)
                             Art. 1548. 
 
                             (Nozione). 
 
  Il riporto e' il contratto per il quale il riportato trasferisce in
proprieta' al riportatore titoli di credito di una data specie per un
determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo  di  trasferire
al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la  proprieta'  di
altrettanti titoli della stessa specie, verso  rimborso  del  prezzo,
che puo' essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.