(CODICE CIVILE-art. 1551)
                             Art. 1551. 
 
                          (Inadempimento). 
 
  In caso di inadempimento  di  una  delle  parti,  si  osservano  le
disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva  per  i  contratti  di
borsa l'applicazione delle leggi speciali. 
 
  Se entrambe le parti non  adempiono  le  proprie  obbligazioni  nel
termine stabilito, il riporto cessa  di  avere  effetto,  e  ciascuna
parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo  della  stipulazione  del
contratto.