Art. 11. Rivalutazione delle rendite 1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita', nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20. 2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Note all'art. 11: - I commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi' recitano: "3. A decorrere dal 1o luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234 del medesimo testo unico, cosi' come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate. 4. La retribuzione annua di cui all'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali e' determinata".