Art. 11.
Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle
rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e'
rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della
sanita', nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali,
come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui
scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite
corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Note all'art. 11:
- I commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
1986), cosi' recitano:
"3. A decorrere dal 1o luglio 1985 la retribuzione
media giornaliera di cui all'art. 116 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui
all'art. 234 del medesimo testo unico, cosi' come
modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della
legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora
intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento
delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano
fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per
i quali sono determinate.
4. La retribuzione annua di cui all'art. 8 della legge
20 febbraio 1958, n. 93, cosi' come modificato dall'art. 1
della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'art. 5 della legge
10 maggio 1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una
variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla
retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita'. Sono fatti salvi
i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali e'
determinata".