Art. 12.
Infortunio in itinere
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti
dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende
gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di
lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro
se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo
di trasporto privato, purche' necessitato. Restano, in questo caso,
esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e
di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed
allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Note all'art. 12:
- L'art. 2 e l'art. 210 del testo unico n. 1124/1965,
come integrati dal presente decreto, risultano essere del
seguente tenore:
"Art. 2. - L'assicurazione comprende tutti i casi di
infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita'
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione
dal lavoro per piu' di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, e' considerata
infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e'
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro
l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale
e' regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di traporto privato, purche' necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida".
"Art. 210. - L'assicurazione secondo il presente titolo
comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la
morte, o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero una inabilita' temporanea assoluta che
importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.
Deve considerarsi come inabilita' permanente assoluta
la conseguenza di un infortunio la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilita' permanente parziale
la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in
misura superiore la quindici per cento e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro, in conformita' della tabella
allegato n. 2.
Si considera come inabilita' temporanea assoluta la
conseguenza di un infortunio che, impedisca totalmente e di
fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al
lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
il normale percorso che collega luoghi di lavoro se il
lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello
di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a
cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente
rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di traporto privato, purche' necessitato.
Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o
dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida".