Art. 13.
Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo
risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai
fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la
lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno
biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di
produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e
sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto
e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita'
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in
capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura
indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta'
dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica
il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno
diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado
della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al
coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che
costituiscono indici di determinazione della percentuale di
retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita'
lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita'
dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i
criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il
coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La
corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione,
e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del
testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione
il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se
trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni
dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita'
permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per
l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in
capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando
la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della
rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato
dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto.
La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della
menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una
sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e
l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di
aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze
quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi
lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni,
subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione
complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o
dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della
menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non
recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da
infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti
aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti
estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita,
deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a
quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il
rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il
grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato
dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le
conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una
rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico,
il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova
malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle
preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire
l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data
sopra indicata.
7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei
termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La
rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in
rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia
compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta'
dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
3. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e
sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti
dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare
un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone
comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del certificato medico constatante la cessazione
dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno
dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni
caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto
assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un
indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della
guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa
riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2,
lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica
la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente
articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con
un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 3.
Note all'art. 13:
- L'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico n.
1124/1965 e' il seguente:
"Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
(Omissis);
2) una rendita per l'inabilita' permanente".
- L'art. 91 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 91. - Nel caso di infortunio che abbia causato
ernia addominale, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo
alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento
dell'indennita' per l'inabilita' temporanea, fermo restando
il disposto dell'art. 72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e'
dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per
la riduzione del quindici per cento dall'attitudine al
lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilita',
la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito
in conformita' dell'art. 87".
- L'art. 74 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 74. - Agli effetti del presente titolo deve
ritenersi inabilita' permanente assoluta la conseguenza di
un infortunio o di una malattia professionale, la quale
tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la
conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale la quale diminuisca in parte, ma
essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla
malattia professionale sia derivata un'inabilita'
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al
venti per cento per i casi di malattia professionale, e'
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello
della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una
rendita d'inabilita' rapportata al grado dell'inabilita'
stessa sulla base delle seguenti aliquote della
retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120:
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al
sessanta per cento, aliquota crescente col grado della
inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta
per cento al sessanta per cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento
al settantanove per cento, aliquota pari al grado di
inabilita';
3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per
cento, aliquota pari al cento per cento.
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al
migliaio piu' prossimo: per eccesso quelli uguali o
superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli
inferiori a tale cifra.
A decorrere dal 1o luglio 1965, per il calcolo delle
rendite per inabilita' permanente si applica la tabella
delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1o luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote
di retribuzione di cui al comma precedente".
- Gli articoli 83, 137 e 146 del testo unico n.
1124/1965 cosi' recitano:
"Art. 83. - La misura della rendita di inabilita' puo'
essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o
per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di
diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche
del titolare della rendita, purche', quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha
dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo'
anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata
all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si e' verificato
un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al
lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la
domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le disposizioni
dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai
fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della
rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta
solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e
almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita,
ciascuna delle successive revisioni non puo' essere
richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla
precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione
della rendita, la revisione puo' essere richiesta o
disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio
e la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici
anni se trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza
postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non
raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilita', l'assicurato stesso puo' chiedere
all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita,
formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per
la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di
aggravamento, la misura della rendita d'inabilita' e'
quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della
revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento".
"Art. 137. - La misura della rendita di inabilita' da
malattia professionale puo' essere riveduta su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo
alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche
essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al
lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata
all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si e' verificato
un aggravamento nelle conseguenze della malattia
professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione
dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore e'
tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento
di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la
domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta
la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative
contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai
fini del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
La prima revisione puo' essere richiesta o disposta
dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
del periodo di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non
sussista tale inabilita', dopo che sia trascorso un anno
dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Ciascuna delle successive revisioni non puo' essere
richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla
precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per
modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni
dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di
decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di
quindici anni di cui al comma precedente".
"Art. 146. - La misura della rendita di inabilita'
permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta,
su richiesta del titolare della rendita o per disposizione
dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di
aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato
luogo alla liquidazione della rendita. Accertata
l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli
effetti della misura dell'inabilita' complessiva da
valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145,
le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le
forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato
respiratorio. La rendita puo' anche essere soppressa nel
caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del
minimo indennizzabile.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di
sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai
fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia
trascorso un anno dalla data della manifestazione della
malattia o dopo almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita. Ciascuna delle successive
revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un
anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a
carattere tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al
presente articolo possono aver luogo anche fuori dei
termini ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere
richieste o disposte anche oltre il termine di quindici
anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
domanda medesima".
- L'art. 77 del testo unico n. 1124/1965 e' il
seguente:
"Art. 77. - Se l'infortunato ha moglie e figli, solo
moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2
dell'art. 85 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la
moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data
di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte
anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una
donna, a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge,
debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo
comma del n. 1 dell'art. 85.
Le quote integrative della rendita seguono le
variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa,
qualora non siano cessate prima per il decesso della
persona per la quale furono costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i
figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del
ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o
professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma
non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti
universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della
rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta
la durata della rendita alla composizione della famiglia
dell'infortunato stesso".