Art. 9.
Rettifica per errore
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto
assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso
di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o
colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto
assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci
anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento
errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione
da parte dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento
delle prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile a dolo o colpa
grave dell'interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai
fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e
strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento
originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle
prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso
e' stato rilevato.
4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle
prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere
all'istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in
giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della
prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda
e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in
giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se piu'
favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accoglimento
della domanda, la riattribuzione della prestazione avverra' con
decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.