Art. 2. 
                        Compiti del Comitato 
  1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti  dei
minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformita'
alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge
27 maggio 1991, n. 176. 
  2. Ai fini del comma 1, il Comitato: 
    a) vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori; 
    b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate; 
    c)  delibera,  ai  sensi   dell'articolo   8,   previa   adeguata
valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste
provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso
di  minori  accolti  nell'ambito  di   programmi   solidaristici   di
accoglienza temporanea, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi; 
    d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori
accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c); 
    e) accerta  lo  status  del  minore  non  accompagnato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma  2,  sulla  base  delle  informazioni  di  cui
all'articolo 5; 
    f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine  di  promuovere
l'individuazione dei familiari dei minori presenti non  accompagnati,
anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi  a  tal
fine della collaborazione delle competenti amministrazioni  pubbliche
e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e puo' proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni
con gli organismi predetti; 
    g) in base alle informazioni ottenute, puo' adottare, ai fini  di
protezione e di garanzia del  diritto  all'unita'  familiare  di  cui
all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo  7,  di
rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati; 
    h)  definisce  criteri  predeterminati   di   valutazione   delle
richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera
c); 
    i) provvede al censimento dei minori presenti  non  accompagnati,
secondo le modalita' previste dall'articolo 5. 
  3. Il Comitato puo' effettuare il trattamento dei  dati  sensibili,
di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre  1996,  n.
675, che ad esso  pervengono  o  che  sono  acquisiti  ai  sensi  del
presente regolamento, in particolare per quanto  attiene  all'origine
razziale ed etnica del minore, della  famiglia  di  origine  e  degli
adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e
di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere
effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del  Comitato,
di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento,  le
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,   interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione  e  distruzione;  la  diffusione
puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita'  statistiche,
di studio, di informazione e ricerca. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la legge 27 maggio 1991, n. 176,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - La legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  dell'8  gennaio
          1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art. 22 e' il seguente: 
              "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a rivelare l'origine razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose, filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale, possono essere  oggetto
          di   trattamento   solo    con    il    consenso    scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".