Art. 3. 
             Costituzione ed organizzazione del Comitato 
  1. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto da nove rappresentanti: 
    - uno del Dipartimento per gli affari  sociali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
    - uno del Ministero degli affari esteri; 
    - uno del Ministero dell'interno; 
    - uno del Ministero della giustizia; 
    - due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 
    - uno dell'Unione province italiane (UPI); 
    - due delle organizzazioni maggiormente rappresentative  operanti
nel  settore  dei  problemi  della  famiglia   e   dei   minori   non
accompagnati. 
  2. Per ogni membro effettivo e' nominato  un  supplente.  I  membri
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  al  comma  1
devono  rivestire  una  qualifica  dirigenziale  o  equiparata,   ove
prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni. 
  3. Il Comitato  e'  presieduto  dal  rappresentante  designato  dal
Dipartimento per gli affari sociali e si  riunisce,  su  convocazione
del presidente, che redige l'ordine del  giorno  della  riunione,  in
relazione a singole necessita' e almeno una volta ogni trimestre. 
  4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da
personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali. 
  5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle  quali  sia
improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica  del
minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente  o  da
un componente da  lui  delegato,  salva  la  ratifica  da  parte  del
Comitato nella prima riunione  successiva  all'esercizio  dei  poteri
medesimi.  I  provvedimenti  non  ratificati  perdono  efficacia  dal
momento in cui sono stati adottati. 
  6. In caso di necessita', il Comitato comunica  la  situazione  del
minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina  di  un
tutore provvisorio.