Art. 3. Costituzione ed organizzazione del Comitato 1. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto da nove rappresentanti: - uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - uno del Ministero degli affari esteri; - uno del Ministero dell'interno; - uno del Ministero della giustizia; - due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); - uno dell'Unione province italiane (UPI); - due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati. 2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni. 3. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessita' e almeno una volta ogni trimestre. 4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali. 5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati. 6. In caso di necessita', il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.