Articolo 7 (L)
                Redazione e stesura di atti pubblici

   1.  I  decreti,  gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo.
   2.  Il  testo  degli  atti  pubblici  comunque  redatti  non  deve
contenere  lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o
abrasioni.  Sono  ammesse  abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in
lingua  straniera di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
variazioni  al  testo,  si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.