Art. 2.
                Dichiarazioni e versamenti periodici
  1.  Nell'articolo  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  comma  1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il giorno 16 di ciascun mese";
    b) il  comma  2,  e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal
periodo   d'imposta   1999,  i  dati  contabili  riepilogativi  delle
liquidazioni   periodiche  effettuate  ai  sensi  del  comma  1  sono
indicati,  unitamente  agli  altri  elementi  richiesti,  in apposito
modello  di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione  e'  presentata  anche nell'ipotesi di liquidazione con
eccedenza   a  credito.  Sono  esonerati  dalla  presentazione  della
dichiarazione  periodica  i  contribuenti  non soggetti per l'anno in
corso  all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o
di  effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso
dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero,
nonche'  i  soggetti  di  cui  all'articolo  88 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la
dichiarazione  sempreche'  abbiano realizzato nell'anno precedente un
volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.".
  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  23 marzo  1998,  n.  100, sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis.  In  caso di determinazione separata dell'imposta in presenza
di  piu'  attivita',  il contribuente presenta una sola dichiarazione
riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche
separate   concernenti  periodi  mensili  e  trimestrali,  effettuate
contestualmente  entro  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  le
liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.
  2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2
entro   l'ultimo   giorno  del  mese  nel  quale  vanno  eseguite  le
liquidazioni   periodiche  di  cui  ai  commi  1  e  5.  La  predetta
dichiarazione  e'  presentata  per  il  tramite  della Poste italiane
S.p.a.   o   di   una   banca,  convenzionate.  I  soggetti  indicati
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione
in  via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello
di presentazione.".
  3.  Nel  comma  3  dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica   23 marzo   1998,   n.   100,   le  parole:  "all'ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente  nella  dichiarazione
relativa   all'anno   precedente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"all'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione  annuale  presentata  nell'anno  successivo alla scelta
operata".
  4.  Nell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo e' soppresso.
  5.  Nell'articolo  1,  comma  5,  del  decreto del Presidente della
Repubblica   23 marzo  1998,  n.  100,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) le  parole:  "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2,
2-bis, 2-ter e 4";
    b) le  parole:  "agli  articoli  33  e  74" sono sostituite dalle
seguenti: "agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74".
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 100/1998,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  1  (Dichiarazioni  e versamenti periodici). - 1.
          Entro  il  giorno  16  di  ciascun  mese,  il  contribuente
          determina   la   differenza   tra  l'ammontare  complessivo
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  esigibile  nel  mese
          precedente,  risultante  dalle  annotazioni  eseguite  o da
          eseguire  nei  registri  relativi  alle fatture emesse o ai
          corrispettivi   delle   operazioni   imponibili,  e  quello
          dell'imposta,  risultante  dalle  annotazioni eseguite, nei
          registri  relativi  ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
          base  dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
          i  quali  il diritto alla detrazione viene esercitato nello
          stesso   mese   ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633. Gli
          elementi   necessari   per  il  calcolo  dell'imposta  sono
          indicati  in  apposita sezione dei registri delle fatture o
          dei corrispettivi.
              2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  1999, i dati
          contabili   riepilogativi   delle  liquidazioni  periodiche
          effettuate  ai  sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
          agli  altri  elementi  richiesti,  in  apposito  modello di
          dichiarazione  da  approvare con decreto dirigenziale. Tale
          dichiarazione   e'   presentata   anche   nell'ipotesi   di
          liquidazione  con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
          presentazione  della dichiarazione periodica i contribuenti
          non   soggetti   per   l'anno   in   corso  all'obbligo  di
          presentazione   della   dichiarazione   annuale  IVA  o  di
          effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
          corso  dello  stesso  anno  non  vengano  meno  le predette
          condizioni  di  esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
          88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  Le  persone  fisiche  presentano la dichiarazione
          sempreche'   abbiano  realizzato  nell'anno  precedente  un
          volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
              2-bis.  In caso di determinazione separata dell'imposta
          in  presenza di piu' attivita, i1 contribuente presenta una
          sola  dichiarazione  riepilogativa  per ciascun periodo. In
          caso   di   liquidazioni  periodiche  separate  concernenti
          periodi  mensili  e trimestrali, effettuate contestualmente
          entro  il  termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
          mensili,  il  contribuente  presenta una sola dichiarazione
          contenente   i   dati   riepilogativi   delle  liquidazioni
          effettuate.
              2-ter.  I  contribuenti  presentano la dichiarazione di
          cui  al  comma  2  entro l'ultimo giorno del mese nel quale
          vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
          e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
          della Poste italiane S.p.a o di una banca, convenzionate. I
          soggetti  indicati  all'art.  3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  trasmettono  la  dichiarazione  in via telematica
          entro  l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a quello di
          presentazione.
              3.  A partire dal periodo di imposta in corso alla data
          di   entrata   in   vigore  del  presente  regolamento,  il
          contribuente   che   affida   a   terzi   la  tenuta  della
          contabilita'  e  ne  abbia  dato  comunicazione all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente nella prima
          dichiarazione  annuale presentata nell'anno successivo alla
          scelta  operata,  puo'  fare  riferimento del calcolo della
          differenza   di   imposta   relativa   al  mese  precedente
          all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
          Per  coloro  che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
          dalla seconda liquidazione periodica.
              4.   Entro   il  termine  stabilito  nel  comma  1,  il
          contribuente  versa  l'importo della differenza nei modi di
          cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
          della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
          il   limite   di   lire  cinquantamila,  il  versamento  e'
          effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
              5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter,
          e  4  si  applicano anche nei confronti dei soggetti di cui
          agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".
              - Il  testo dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (per il
          titolo v. in nota all'art. 9) e' il seguente:
              "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
          autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita' giuridica, i
          comuni,  i  consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
          enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
          province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
              2.    Non    costituiscono   esercizio   di   attivita'
          commerciali:
                a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti
          pubblici;
                b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti  istituiti
          esclusivamente  a  tal  fine,  comprese le unita' sanitarie
          locali"