Art. 2.
Dichiarazioni e versamenti periodici
1. Nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il giorno 16 di ciascun mese";
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal
periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono
indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito
modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con
eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della
dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in
corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o
di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso
dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la
dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un
volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza
di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione
riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche
separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate
contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le
liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2
entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le
liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta
dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane
S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati
all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione
in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello
di presentazione.".
3. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione
relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta
operata".
4. Nell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2,
2-bis, 2-ter e 4";
b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle
seguenti: "agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 100/1998,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazioni e versamenti periodici). - 1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli
elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono
indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o
dei corrispettivi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente
agli altri elementi richiesti, in apposito modello di
dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale
dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti
non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale IVA o di
effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel
corso dello stesso anno non vengano meno le predette
condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'art.
88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione
sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un
volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta
in presenza di piu' attivita, i1 contribuente presenta una
sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In
caso di liquidazioni periodiche separate concernenti
periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente
entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni
mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione
contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni
effettuate.
2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di
cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale
vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1
e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite
della Poste italiane S.p.a o di una banca, convenzionate. I
soggetti indicati all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
presentazione.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della
contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima
dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla
scelta operata, puo' fare riferimento del calcolo della
differenza di imposta relativa al mese precedente
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Per coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto
dalla seconda liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il
contribuente versa l'importo della differenza nei modi di
cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera
il limite di lire cinquantamila, il versamento e'
effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter,
e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui
agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".
- Il testo dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986 (per il
titolo v. in nota all'art. 9) e' il seguente:
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli
enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita'
commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti istituiti
esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie
locali"