Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione   in   regime  di  contribuzione
                              definita
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  14  (Regime  tributario  dei  fondi  pensione  in  regime di
contribuzione   definita).  -  1.  I  fondi  pensione  in  regime  di
contribuzione  definita  sono  soggetti  ad imposta sostitutiva delle
imposte  sui  redditi  nella misura dell'11 per cento, che si applica
sul  risultato  netto  maturato  in  ciascun  periodo  d'imposta.  Il
risultato  si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine  di  ciascun  anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato  delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti,
delle  prestazioni  previdenziali  e  delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme
ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a
ritenuta,  dei  redditi  esenti o comunque non soggetti ad imposta, i
proventi  maturati  derivanti  da  quote  o  azioni  di  organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del
patrimonio  netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e'
desunto  da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso  di  fondi  avviati  o  cessati  in  corso  d'anno, in luogo del
patrimonio  all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio  del  fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
  2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante
dalla   relativa  dichiarazione,  e'  computato  in  diminuzione  del
risultato  della  gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi,  per
l'intero importo che trova in essi capienza.
  3.  Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
sono  a  titolo  d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal
comma  2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti
correnti  bancari  e  postali,  nonche'  la  ritenuta prevista, nella
misura  del  12,50  per  cento,  dal comma 3-bis dell'articolo 26 del
predetto  decreto  e  dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
  4.  I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della  gestione  e  sui  quali  non  e' stata applicata la ritenuta a
titolo  d'imposta  o  l'imposta  sostitutiva sono soggetti ad imposta
sostitutiva  delle  imposte  sui redditi con la stessa aliquota della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
  5.  L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e' versata entro il
16  febbraio  di  ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6.  La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata
entro  un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo.
Se  il  bilancio  o  rendiconto  non  e'  stato approvato nel termine
stabilito,  la  dichiarazione  e'  presentata  entro  un  mese  dalla
scadenza  del termine stesso. Se non e' prevista l'approvazione di un
bilancio  o  rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi
dalla  fine  del  periodo  d'imposta.  Nel  caso  di fondi costituiti
nell'ambito  del  patrimonio  di societa' ed enti la dichiarazione e'
presentata  contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi propri
della societa' o dell'ente.
  7.  Le  operazioni  di  costituzione,  trasformazione,  scorporo  e
concentrazione  tra  fondi  pensione  sono  soggette  ad  imposta  di
registro  e  ad  imposta  catastale  e ipotecaria in misura fissa per
ciascuna di esse".
  2. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) e' soppressa;
    b)  nell'articolo  2,  comma  1-quater,  dopo le parole: "decreto
legislativo  21  novembre  1997,  n. 461", sono aggiunte le seguenti:
"nonche' per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124";
    c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo 2, comma 1,
lettere  d)  ed  e)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2,
comma 1, lettera d)".
  3.  Nell'articolo  27,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, le parole "fondi pensione di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
  4.  Le  disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del
comma  3  dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124,  si  applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma
3  del  presente  articolo  si  applicano  agli utili derivanti dalla
partecipazione  a  societa'  o  enti soggetti all'imposta sul reddito
delle   persone  giuridiche  divenuti  esigibili  a  decorrere  dalla
predetta data.
  5.  Per  gli  interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni
dell'articolo  26,  comma  3-bis,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli
maturati  fino  al  giorno  precedente alla data da cui ha effetto il
presente  decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da
cui  ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16
del mese successivo.
  6.  Per  gli  interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli
altri  titoli  di  cui  all'articolo  2, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo  1o  aprile  1996,  n.  239, detenuti alla data da cui ha
effetto  il  presente  decreto,  le  operazioni  di  accreditamento e
addebitamento  del  conto  unico  sono  eseguite  limitatamente  agli
interessi  e  altri  proventi maturati fino al giorno precedente alla
predetta  data.  L'imposta  sostitutiva e' liquidata entro il mese da
cui  ha  effetto il presente decreto ed e' versata entro il giorno 16
del mese successivo.
  7.  Per  i  proventi  relativi  alle quote o azioni di organismi di
investimento  collettivo  soggetti  alle  disposizioni  dell'articolo
10-ter,  comma  1,  della  legge  23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del
12,50  per  cento  si  applica  su  quelli  maturati  fino  al giorno
precedente  alla  data  da  cui  ha  effetto  il  presente decreto. I
relativi  importi  sono  liquidati entro il mese da cui ha effetto il
presente  decreto  e  sono  versati  entro  il  giorno  16  del  mese
successivo.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si riporta il testo, cosi' come da ultimo modificato
          dal  presente  decreto,  degli  articoli  2 e 3 del decreto
          legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante: "Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle  obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 102 del 3 maggio
          1996:      "Art.  2  (Imposta  sostitutiva sugli interessi,
          premi  ed  altri  frutti  di  talune  obbligazioni e titoli
          similari  per  i soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad
          imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
          del  12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
          obbligazioni  e  titoli similari di cui all'art. 1, nonche'
          gli  interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
          altri  titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati,
          emessi  in  Italia,  per  la  parte maturata nel periodo di
          possesso,  percepiti  dai  seguenti  soggetti residenti nel
          territorio  dello Stato:       a) persone fisiche;       b)
          soggetti  di  cui  all'articolo  5  del  testo  unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  escluse le
          societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita semplice e
          quelle   ad   esse   equiparate;         c)   enti  di  cui
          all'articolo  87,  comma  1, lettera c), del medesimo testo
          unico,   ivi   compresi   quelli  indicati  nel  successivo
          articolo 88;        d) fondi  d'investimento immobiliare di
          cui     alla     legge     25 gennaio    1994,    n.    86;
                e) (soppresso);       f) soggetti esenti dall'imposta
          sul  reddito  delle  persone  giuri-diche.      1-bis. Sono
          soggetti  ad  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
          nella misura del 12,50 per cento, per la parte maturata nel
          periodo  di possesso, gli interessi ed altri proventi delle
          obbligazioni  e  titoli  similari  dovuti  da  soggetti non
          residenti.  L'imposta  e'  applicata nella misura del 12,50
          per  cento  anche  sugli  interessi ed altri proventi delle
          obbligazioni  e  degli  altri titoli di cui all'art. 31 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  nonche'  di quelli con regime fiscale equiparato,
          emessi  all'estero  a  decorrere  dal  10  settembre  1992,
          indipendentemente  dalla  scadenza.     1-ter. L'imposta e'
          applicata  nella misura del 27 per cento se la scadenza dei
          titoli  indicati  nel  primo  periodo  del  comma  1-bis e'
          inferiore  a  diciotto mesi.     1-quater. L'imposta di cui
          ai  commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi ed altri
          proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i
          soggetti  di  cui  all'art.  8, commi da 1 a 4, del decreto
          legislativo  21 novembre  1997, n. 461, nonche' per i fondi
          pensione  di  cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
          124,   l'imposta   e'  applicata  limitatamente  ai  titoli
          indicati  nel  comma 1-ter.     2. L'imposta sostitutiva di
          cui  ai  commi  1, 1-bis e 1-ter e' applicata dalle banche,
          dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa'
          fiduciarie,  dagli  agenti  di  cambio  e da altri soggetti
          espressamente  indicati  in  appositi  decreti del Ministro
          delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,
          residenti   in  Italia,  che  comunque  intervengono  nella
          riscossione  degli interessi, premi ed altri frutti ovvero,
          anche  in  qualita'  di  acquirenti,  nei trasferimenti dei
          titoli  di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  dell'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva,  per trasferimento dei titoli si
          intendono  le  cessioni  e  qualunque  altro atto, a titolo
          oneroso   o  gratuito,  che  comporta  il  mutamento  della
          titolarita'  giuridica  dei  titoli.      3.  Per  i  buoni
          postali  di  risparmio  l'imposta  sostitutiva e' applicata
          dall'Ente  poste  italiane  conformemente a quanto disposto
          dall'art.  5,  comma  2.  Con  decreto  del  Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con il Ministro del tesoro e con il
          Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni su proposta
          del  consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane,
          possono  essere stabilite particolari modalita' applicative
          della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".
              "Art.  3  (Istituzione  di  un  conto  unico presso gli
          intermediari    per    la    determinazione    dell'imposta
          sostitutiva).  -  1.  Gli  intermediari  di cui all'art. 2,
          comma   2,   istituiscono  un  "conto  unico  destinato  ad
          accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni
          effettuate  per  conto  o  a  favore dei soggetti di cui ai
          commi  1  e  1-quater  del  medesimo articolo: a) accredito
          dell'ammontare    dell'imposta    sostitutiva   commisurata
          all'importo  degli interessi, premi o altri frutti scaduti,
          nonche'  alla  differenza  tra  la  somma  corrisposta alla
          scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito
          dell'ammontare   dell'imposta  sostitutiva  commisurata  ai
          redditi  di  cui  alla lettera a) riconosciuti al venditore
          nel  corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c)
          addebito     dell'ammontare     dell'imposta    sostitutiva
          commisurata  ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
          dall'acquirente  nel  corrispettivo,  sia in modo esplicito
          che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari
          valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b),
          ed  all'accredito,  nel  caso  di  cui alla lettera c), dei
          corrispondenti  importi  ai  soggetti indicati nell'art. 2,
          comma  1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono
          effettuate.      2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1:
          a)  l'accredito  di  cui alla lettera a) del predetto comma
          deve   essere  effettuato  con  riferimento  al  giorno  di
          scadenza  delle cedole e dei titoli; b) gli accrediti e gli
          addebiti  di  cui  alle  lettere b) e c) del predetto comma
          devono  essere  effettuati  con  riferimento  alla  data di
          regolamento  delle  operazioni.      3. Gli accrediti e gli
          addebiti  di  cui  al  comma  1  non  vengono  operati  con
          riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore
          degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art.
          2, comma 1, lettera d). Alla fine di ciascun mese, la banca
          depositaria    accredita   sul   "conto   unico   l'imposta
          sostitutiva  di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi
          conseguiti nei medesimo mese dall'organismo di investimento
          o  dal  fondo  e  maturati  nel  periodo  di  possesso:  a)
          interessi,  premi  ed  altri  frutti scaduti; b) interessi,
          premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che
          implicito,  a  seguito  di  cessione  dei  titoli. La banca
          depositaria    preleva,   con   pari   valuta,   le   somme
          corrispondenti   all'imposta   sostitutiva  dal  patrimonio
          dell'organismo   di  investimento  o  del  fondo.  Ai  fini
          dell'applicazione  del presente comma si considerano ceduti
          per  primi  i titoli acquisiti per ultimi.     4. Se in una
          operazione  intervengono  piu' intermediari di cui all'art.
          2,   comma   2,   l'imposta  sostitutiva  relativa  a  tale
          operazione  e'  accreditata  o  addebitata  al "conto unico
          dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o
          a  favore  del  quale  l'operazione  e'  stata  effettuata,
          intrattiene  il  rapporto  di  deposito  o  di gestione dei
          titoli.      5.  Il  trasferimento  ad  un  altro  deposito
          costituito  presso  il  medesimo  o altro intermediario, e'
          equiparato  ad  un'operazione di compravendita agli effetti
          delle lettere b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi
          riconosciuti  nel  corrispettivo  quelli maturati fino alla
          data  in  cui  l'operazione  si  considera  eseguita. Per i
          titoli  indicati  nell'art.  2,  commi  1-bis  e  1-ter, si
          considerano   cessioni   anche   i  prelievi  dai  depositi
          costituiti presso gli intermediari.     6. Qualora i titoli
          di  cui  all'art.  2, comma 1, al di fuori delle ipotesi di
          trasferimento   effettuato  con  l'intervento  di  uno  dei
          soggetti  intermediari  di cui all'art. 2, comma 2, vengano
          immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da
          quelli  nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva,
          l'intermediario  presso  il quale e' costituito il deposito
          accredita   il  "conto  unico  dell'ammontare  dell'imposta
          sostitutiva  commisurata  ai  redditi  di  cui  al comma 1,
          lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.     7.
          Per  le  operazioni indicate nel presente articolo, che non
          comportino  il  pagamento di corrispettivi, il soggetto che
          dispone   l'operazione   deve   versare   all'intermediario
          l'ammontare  dell'imposta  sostitutiva  da  accreditare nel
          "conto  unico  .  L'intermediario  ha  la  facolta'  di non
          eseguire   l'incarico  ricevuto  o  di  non  effettuare  la
          restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto
          interessato  non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta
          ai  sensi  del presente comma.     8. Il saldo positivo fra
          gli  accrediti  e  gli addebiti nel "conto unico risultante
          alla  fine  di  ciascun mese deve essere versato secondo le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art. 4. Il saldo
          negativo costituisce il primo addebito del mese successivo.
          Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
          Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalita'
          per  i  rimborsi.      9.  Per i titoli senza cedola aventi
          durata  non  superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo
          dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986,
          n.   556,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          17 novembre   1986,  n.  759,  le  disposizioni  dei  commi
          precedenti  si  applicano  coerentemente  con la previsione
          contenuta  nel  periodo  anzidetto,  secondo  la  quale  la
          differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione
          e'  considerata  interesse anticipato".     - Si riporta il
          testo  degli  articoli  26  e  27,  quest'ultimo cosi' come
          modificato dal presente decreto, del decreto del Presidente
          della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  recante:
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui redditi", pubblicato nel supplemento ordinario
          n.  1  alla  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
              "Art.  26  (Ritenute  sugli  interessi e sui redditi di
          capitale).  -  1.  I  soggetti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art.  23,  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
          similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
          di  rivalsa,  sugli interessi ed altri proventi corrisposti
          ai  possessori.  L'aliquota  della  ritenuta  e' ridotta al
          12,50  per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
          scadenza  non  inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
          finanziarie.  Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
          periodo  sono  emessi  da  societa'  od enti, diversi dalle
          banche,  il  cui  capitale  e  rappresentato  da azioni non
          negoziate  in  mercati  regolamentati  italiani  ovvero  da
          quote,   l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a
          condizione  che,  al  momento  di  emissione,  il  tasso di
          rendimento  effettivo non sia superiore al doppio del tasso
          ufficiale  di  sconto,  per  le  obbligazioni  ed  i titoli
          similari   negoziati  in  mercati  regolamentati  di  paesi
          aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
          pubblico  ai  sensi  della disciplina vigente al momento di
          emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
          due  terzi,  per  le obbligazioni e titoli similari diversi
          dai  precedenti.  Qualora  il rimborso delle obbligazioni e
          dei  titoli  similari con scadenza non inferiore a diciotto
          mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
          altri  proventi  maturati  fino  al momento dell'anticipato
          rimborso  e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
          cento.     2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
          ritenuta  del  27  per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
          interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
          conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
          certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti  alla ritenuta:       a) gli interessi e gli altri
          proventi  corrisposti  da  banche  italiane  o  da  filiali
          italiane  di banche estere a banche con sede all'estero o a
          filiali  estere  di banche italiane;       b) gli interessi
          derivanti  da depositi e conti correnti intrattenuti tra le
          banche  ovvero  tra  le  banche  e  l'Ente  poste italiane;
                c)  gli  interessi a favore del Tesoro sui depositi e
          conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
          interessi  sul  "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
          di  cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
          n.  43,  e  sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
          debito  pubblico.      3.  Quando  gli  interessi  ed altri
          proventi  di  cui  al  comma  2 sono dovuti da soggetti non
          residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti
          di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione.
          Qualora  il  rimborso  delle obbligazioni e titoli similari
          con  scadenza  non  inferiore  a  diciotto  mesi  emessi da
          soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza,
          e'  dovuta  dai  percipienti una somma pari al 20 per cento
          degli  interessi  e  degli  altri proventi maturati fino al
          momento  dell'anticipato  rimborso. Tale somma e' prelevata
          dai  soggetti  di  cui  all'art.  23 che intervengono nella
          riscossione  degli  interessi  ed altri proventi ovvero nel
          rimborso  nei confronti di soggetti residenti.     3-bis. I
          soggetti   indicati  nel  primo  comma  dell'art.  23,  che
          corrispondono  i  proventi  di  cui  alle  lettere g-bis) e
          g-ter)  del  comma  1  dell'art.  41  del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della   Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  ovvero
          intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
          proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
          ovvero   con   la maggiore   aliquota   a   cui   sarebbero
          assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
          sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
          i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
          dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
          ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
          comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
          titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
          predetti rapporti.     4. Le ritenute previste nei commi da
          1  a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti
          di:  a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e
          conti  correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed
          altri  proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
          dell'art.  77  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
          accomandita  semplice  ed  equiparate di cui all'art. 5 del
          testo  unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
          di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
          unico  e  stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          delle  societa'  e  degli  enti  di cui alla lettera d) del
          predetto  articolo.  La  ritenuta  di cui al comma 3-bis e'
          applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
          dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero  assoggettabili  a
          ritenuta  a  titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
          cui  siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
          indicati.  Le  predette  ritenute  sono  applicate a titolo
          d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
          Non  sono  soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
          nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a  societa'  in  nome
          collettivo;  in  accomandita  semplice ed equiparate di cui
          all'art.  5  del  testo unico, alle societa' ed enti di cui
          alle  lettere  a)  e  b) dell'art. 87 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
          organizzazioni  delle  societa' ed enti di cui alla lettera
          d)  dello  stesso  art.  87.     5. I soggetti indicati nel
          primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per
          cento  a  titolo  d'acconto,  con  obbligo  di rivalsa, sui
          redditi  di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli
          indicati  nei  commi precedenti e da quelli per i quali sia
          prevista  l'applicazione  di altra ritenuta alla fonte o di
          imposte   sostitutive  delle  imposte  sui  redditi.  Se  i
          percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o
          stabili   organizzazioni   di  soggetti  non  residenti  la
          predetta  ritenuta  e'  applicata  a titolo d'imposta ed e'
          operata   anche   sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio
          d'impresa   commerciale.   L'aliquota   della  ritenuta  e'
          stabilita  al  27 per cento se i percipienti sono residenti
          negli  Stati  o  territori  a  regime  fiscale privilegiato
          individuati  con  il  decreto  del  Ministro  delle finanze
          emanato  ai  sensi  del  comma 7-bis dell'art. 76 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. La
          predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri
          proventi  dei  prestiti  di  denaro  corrisposti  a stabili
          organizzazioni    estere    di   imprese   residenti,   non
          appartenenti  all'impresa  erogante,  e si applica a titolo
          d'imposta  sui proventi che concorrono a formare il reddito
          di  soggetti  non  residenti ed a titolo d'acconto, in ogni
          altro caso".     "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le
          societa'  e  gli  enti  indicati  nelle lettere a) e b) del
          comma  l  dell'art.  87  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di
          rivalsa,   una  ritenuta  del  12,50  per  cento  a  titolo
          d'imposta  sugli  utili  in  qualunque  forma corrisposti a
          persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
          qualificate  ai  sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1
          dell'art.  81  del  citato testo unico n. 917 del 1986, non
          relative  all'impresa  ai  sensi  dell'art. 77 del medesimo
          testo   unico,  nonche'  sugli  utili  in  qualunque  forma
          corrisposti  a fondi d'investimento immobiliare di cui alla
          legge   25 gennaio   1994,   n.   86.      2.  In  caso  di
          distribuzione   di  utili  in  natura,  anche  in  sede  di
          liquidazione della societa', i singoli soci o partecipanti,
          per  conseguirne  il  pagamento, sono tenuti a versare alle
          societa'  ed  altri  enti  di  cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  dell'art.  87  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    22 dicembre    1986,    n.   917,   l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma
          1,  determinato  in relazione al valore normale dei beni ad
          essi  attribuiti,  quale  risulta dalla valutazione operata
          dalla  societa'  emittente.     3. La ritenuta e' operata a
          titolo  d'imposta  con  l'aliquota  del  27 per cento sugli
          utili  corrisposti  a soggetti non residenti nel territorio
          dello Stato in relazione alle partecipazioni non relative a
          stabili   organizzazioni   nel   territorio   dello  Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
          gli  utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non
          residenti,  diversi  dagli  azionisti  di  risparmio, hanno
          diritto  al  rimborso,  fino a concorrenza dei quattro noni
          della  ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
          all'estero  in  via  definitiva sugli stessi utili mediante
          certificazione  del  competente ufficio fiscale dello Stato
          estero.      4.  Sugli  utili corrisposti dalle societa' ed
          enti indicati nella lettera d) del comma l dell'art. 87 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del Presidente dea Repubblica 22 dicembre 1986, n.
          917,   a   persone   fisiche   residenti   in  relazione  a
          partecipazioni  non relative all'impresa ai sensi dell'art.
          77  dello  stesso  testo  unico n. 917 del 1986, nonche' ai
          fondi  indicati  nel  comma 1, e' operata una ritenuta, con
          obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui
          al  primo  comma  dell'art. 23; che intervengono nella loro
          riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei
          confronti  delle  persone fisiche, e a titolo d'imposta nei
          confronti  dei  fondi.     5. La ritenuta di cui al comma 1
          e'  operata  nei  confronti delle persone fisiche residenti
          che   possiedono  partecipazioni  rappresentate  da  azioni
          nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari
          cooperative  nel caso in cui attestino di avere i requisiti
          di  cui  allo  stesso  comma.  La  ritenuta  non e' operata
          qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano
          richiesta   all'atto  della  riscossione  degli  utili.  Le
          ritenute  di cui ai commi 1 e 4 sono operate con l'aliquota
          del  27  per  cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei
          soggetti  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle persone
          giuridiche.      6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti
          residenti  ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta
          o   all'imposta   sostitutiva  sul  risultato  maturato  di
          gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5,
          7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n.
          1745".      -  Si  riporta  il testo dell'art. 10-ter della
          legge   23 marzo  1983,  n.  77,  recante:  "Istituzione  e
          disciplina  dei  fondi  comuni  d'investimento  mobiliare",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85 del 28 marzo
          1983.       "Art.   10-ter   (Disposizioni  tributarie  sui
          proventi   delle   quote   di   organismi  di  investimento
          collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui
          proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          derivanti  dalla partecipazione a organismi di investimento
          collettivo  in  valori mobiliari di diritto estero, situati
          negli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  conformi  alle
          direttive  comunitarie  e  le  cui quote sono collocate nel
          territorio   dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  10-bis,  i
          soggetti  residenti  incaricati  del pagamento dei proventi
          medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
          delle  azioni  operano una ritenuta del 12,50 per cento. La
          ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di
          partecipazione  all'organismo  di  investimento e su quelli
          compresi  nella  differenza  tra il valore di riscatto o di
          cessione  delle quote od azioni e il valore medio ponderato
          di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. In ogni caso
          come  valore  di  sottoscrizione  o  acquisto  si assume il
          valore   della   quota  rilevato  dai  prospetti  periodici
          relativi alla data di acquisto delle quote medesime.     2.
          Sui  proventi  di cui al comma 1 si applica la disposizione
          prevista  dal  comma  9  dell'art. 82 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, assumendosi i
          coefficienti  di  rettifica  determinati con il decreto del
          Ministro  delle  finanze.     3. La ritenuta del comma 1 e'
          applicata   a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)
          imprenditori   individuali,   se   le  partecipazioni  sono
          relative  all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917; b)
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate  di  cui all'art. 5 del predetto testo unico; c)
          societa'  ed  enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87
          del  medesimo  testo  unico  e  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui
          alla  lettera  d)  del  predetto articolo. Nei confronti di
          tutti  gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
          dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  la
          ritenuta  e'  applicata a titolo d'imposta.     4. Nel caso
          in  cui  le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate
          all'estero,  o comunque i relativi proventi sono conseguiti
          all'estero   senza   applicazione   della  ritenuta,  detti
          proventi  sono  assoggettati a tassazione separata ai sensi
          dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,  n.  917,  se  percepiti  al  di  fuori
          dell'esercizio di imprese commerciali.     5. I proventi di
          cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
          partecipazione  a  organismi  di investimento collettivo in
          valori  mobiliari  di  diritto estero, diversi da quelli di
          cui  al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile
          dei  partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
          proventi   distribuiti  sia  che  vengano  percepiti  quale
          differenza  tra  il  valore di riscatto o di cessione delle
          quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il
          costo  unitario di acquisto delle quote si assume dividendo
          il  costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte
          per la loro quantita'.     6. Nel caso in cui i proventi di
          cui  al  comma  5 sono percepiti in Italia tramite soggetti
          residenti  incaricati  del pagamento dei proventi medesimi,
          del  riacquisto  o  della  negoziazione delle quote o delle
          azioni,  tali  soggetti  operano una ritenuta del 12,50 per
          cento  a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.     7.
          Il  comma  3-bis  dell'art.  8  del decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  1990, n. 227, e' abrogato.     8. Con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  da  pubblicarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  sono  stabilite le modalita' di presentazione della
          dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti
          che  corrispondono  i proventi di cui al presente articolo,
          nonche'  degli  eventuali  altri  adempimenti.      9.  Gli
          organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
          diritto  estero  situati negli Stati membri della Comunita'
          economica  europea  e  conformi  alle direttive comunitarie
          possono,  con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in
          Italia,   avvalersi   delle   convenzioni  stipulate  dalla
          Repubblica  italiana  per  evitare  le  doppie  imposizioni
          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi
          proporzionalmente  corrispondenti alle loro quote possedute
          da   soggetti   non   residenti   in   Italia.      10.  Le
          disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente
          agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione
          riconosca  analogo  diritto  agli organismi di investimento
          collettivo  italiani.      11.  Il  Ministro  delle finanze
          determina,  con  proprio decreto, le disposizioni di cui ai
          commi 9 e 10 del presente articolo".