Art. 6. 
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei 
contratti di assicurazione di  cui  all'articolo  9-ter  del  decreto
                 legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
  1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo  l'articolo
14, e' inserito il seguente: 
  "Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi  pensione  in  regime  di
prestazione  definite  e  dei  contratti  di  assicurazione  di   cui
all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime  di  prestazioni
definite sono soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato  netto
maturato  in  ciascun  periodo  d'imposta.  Il  risultato  netto   si
determina sottraendo dal valore  attuale  della  rendita  in  via  di
costituzione, calcolato al termine di  ciascun  anno  solare,  ovvero
determinato alla data di  accesso  alla  prestazione,  diminuito  dei
premi versati nell'anno,  il  valore  attuale  della  rendita  stessa
all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione
del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero  importo
che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da
3 a 7 dell'articolo 14. 
  2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo  9-ter,  le
imprese di assicurazione  applicano  una  imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi nella misura  dell'11  per  cento  sul  risultato
netto  maturato  in  ciascun  periodo  d'imposta.  Il  risultato   si
determina sottraendo dal valore  attuale  della  rendita  in  via  di
costituzione, calcolato al termine di  ciascun  anno  solare,  ovvero
alla data di accesso alla prestazione, diminuito  dei  premi  versati
nell'anno,  il  valore  attuale  della  rendita   stessa   all'inizio
dell'anno. Il  risultato  negativo  e'  computato  in  riduzione  del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo  che
trova in essi capienza". 
  2. Ai fondi pensione di cui al comma  1  dell'articolo  14-bis  del
decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000,  n.  114
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e'
          gia' citato nelle note alle premesse.