Art. 7. 
   Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili 
 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 
14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, e' inserito il seguente: 
"Art. 14-ter (Regime tributario  dei  fondi  pensione  che  detengono
immobili).  -  1.  Fino  a  quando  non  si  saranno  adeguati   alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  i  fondi  pensione  il   cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente  investito
in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle  imposte
sui  redditi  nella  misura  dello  0,50  per  cento  del  patrimonio
riferibile  agli  immobili,  determinato,   in   base   ad   apposita
contabilita' separata, secondo i criteri di valutazione previsti  dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i  fondi  comuni  di
investimento immobiliare  chiusi,  calcolato  come  media  annua  dei
valori  risultanti  dai  prospetti  periodici  previsti  dal   citato
decreto. Sul patrimonio riferibile al valore  degli  immobili  per  i
quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei
canoni di locazione ai sensi della legge  9  dicembre  1998,  n.  43,
l'imposta sostitutiva di  cui  al  periodo  precedente  e'  aumentata
all'1,50 per cento. 
  2. I fondi pensione di cui al comma 1  sono  altresi'  soggetti  ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  nella  misura  dell'11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun  periodo  d'imposta
derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo
14, commi 1 e 2. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7". 
  2. Ai  fondi  pensioni  di  cui  all'articolo  14-ter  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, commi da 4 a 7. 
  3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' abrogato. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000,  n.  114
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e'
          gia' citato nelle note alle premesse. - La legge 9 dicembre
          1998, n. 431,  reca:  "Disciplina  delle  locazioni  e  del
          rilascio  degli  immobili  adibiti   ad   uso   abitativo",
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998.