Art. 8. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, e' inserito il seguente: "Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. 2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7. 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di societa' o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta dalla societa' o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituita". 2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000, n. 114 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e' gia' citato nelle note alle premesse.