Art. 3.
                       (Congedi dei genitori).

  1.  All'articolo  1  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il
terzo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il diritto di astenersi dal
lavoro  di  cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico,
sono  riconosciuti  anche  se  l'altro genitore non ne ha diritto. Le
disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  7  e  al  comma 2
dell'articolo  15  sono  estese alle lavoratrici di cui alla legge 29
dicembre  1987,  n.  546,  madri  di  bambini nati a decorrere dal 1o
gennaio  2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma
1   dell'articolo   7   e  dal  comma  2  dell'articolo  15  spettano
limitatamente  ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino".
  2.  L'articolo  7  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  7.  -  1.  Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'
stabilite  dal  presente  articolo.  Le  astensioni  dal  lavoro  dei
genitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di dieci
mesi,  fatto  salvo  il  disposto  del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
      a)  alla  madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria  di  cui  all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente   legge,  per  un  periodo  continuativo  o  frazionato  non
superiore a sei mesi;
      b)   al   padre  lavoratore,  per  un  periodo  continuativo  o
frazionato non superiore a sei mesi;
      c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla
lettera  b)  del  comma  1  e'  elevato  a  sette  mesi  e  il limite
complessivo  delle  astensioni  dal  lavoro  dei  genitori  di cui al
medesimo comma e' conseguentemente elevato a undici mesi.
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteri
definiti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
  4.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresi',
di  astenersi  dal  lavoro  durante  le  malattie del bambino di eta'
inferiore a otto anni ovvero di eta' compresa fra tre e otto anni, in
quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per
ciascun  genitore,  dietro presentazione di certificato rilasciato da
un  medico  specialista  del  Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.  La  malattia  del  bambino  che  dia luogo a ricovero
ospedaliero  interrompe  il decorso del periodo di ferie in godimento
da parte del genitore.
  5.  I  periodi  di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati  nell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle  ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice
ed   il   lavoratore  sono  tenuti  a  presentare  una  dichiarazione
rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro
negli stessi giorni per il medesimo motivo".
  3.  All'articolo  10  della  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti,  in fine, i seguenti commi: "Ai periodi di riposo di cui al
presente   articolo  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
contribuzione  figurativa,  nonche'  di riscatto ovvero di versamento
dei   relativi   contributi   previsti   dal  comma  2,  lettera  b),
dell'articolo  15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati  e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo
comma  del  presente  articolo  possono  essere  utilizzate anche dal
padre".
  4.  L'articolo  15  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  15.  -  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita'
giornaliera  pari  all'80  per  cento della retribuzione per tutto il
periodo   di  astensione  obbligatoria  dal  lavoro  stabilita  dagli
articoli  4  e 5 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva
di ogni altra indennita' spettante per malattia.
    2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7,
comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta:
      a)  fino  al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari
al   30   per  cento  della  retribuzione,  per  un  periodo  massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il
limite predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
      b)  fuori  dei  casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo  anno  di  vita  del  bambino, e comunque per il restante
periodo di astensione facoltativa, un'indennita' pari al 30 per cento
della  retribuzione,  nell'ipotesi  in  cui  il  reddito  individuale
dell'interessato  sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
il   periodo   medesimo   e'  coperto  da  contribuzione  figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento
del  valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento,   salva   la   facolta'   di   integrazione   da   parte
dell'interessato,  con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge
12   agosto  1962,  n.  1338,  ovvero  con  versamento  dei  relativi
contributi  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  della prosecuzione
volontaria.
    3.  Per  i  periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, e' dovuta:
      a)  fino  al  compimento del terzo anno di vita del bambino, la
contribuzione figurativa;
      b)  successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento  dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con
le modalita' previste dal comma 2, lettera b).
    4.  Il  reddito  individuale  di  cui  al comma 2, lettera b), e'
determinato   secondo   i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti
reddituali per l'integrazione al minimo.
    5. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con
gli  stessi  criteri  previsti  per  l'erogazione  delle  prestazioni
dell'assicurazione   obbligatoria   contro   le   malattie  dall'ente
assicuratore  della  malattia  presso  il  quale  la lavoratrice o il
lavoratore  e'  assicurato  e  non  sono  subordinate  a  particolari
requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa".
    5.  Le  disposizioni  del  presente articolo trovano applicazione
anche  nei  confronti  dei  genitori  adottivi o affidatari. Qualora,
all'atto  dell'adozione  o  dell'affidamento, il minore abbia un'eta'
compresa  fra  sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro,
ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo,  puo' essere
esercitato  nei  primi  tre  anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.  Nei  confronti  delle  lavoratrici  a  domicilio  e delle
addette   ai   servizi   domestici   e   familiari,  le  disposizioni
dell'articolo  15  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  come
sostituito   dal   comma   4  del  presente  articolo,  si  applicano
limitatamente al comma 1.
 
          Note all'art. 3:
              -  La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela
          delle  lavoratrici  madri"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18  gennaio  1972,  n. 14. Il testo dell'art. 1,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  1.  -  Le  disposizioni  del  presente titolo si
          applicano  alle  lavoratrici,  comprese le apprendiste, che
          prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di
          lavoro, nonche' alle dipendenti dalle amministrazioni dello
          Stato, anche ad orientamento autonomo, dalle regioni, dalle
          province,  dai  comuni,  dagli  altri enti pubblici e dalle
          societa' cooperative, anche se socie di queste ultime.
              Alle  lavoratrici a domicilio si applicano le norme del
          presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
              Alle   lavoratrici   addette  ai  servizi  domestici  e
          familiari  si applicano le norme del presente titolo di cui
          agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
              Il  diritto  di astenersi dal lavoro di cui all'art. 7,
          ed  il  relativo  trattamento  economico, sono riconosciuti
          anche   se   l'altro   genitore   non  ne  ha  diritto.  Le
          disposizioni  di  cui  al  comma 1 dell'art. 7 e al comma 2
          dell'art. 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge
          29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere
          dal  1o  gennaio  2000. Alle predette lavoratrici i diritti
          previsti dal comma 1 dell'art. 7 e dal comma 2 dell'art. 15
          spettano  limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il
          primo anno di vita del bambino.
              Sono  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le  condizioni di
          maggior  favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti,
          e da ogni altra disposizione".
              -   La   legge   29  dicembre  1987,  n.  546  recante:
          "Indennita'  di maternita' per le lavoratrici autonome", e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1988, n. 4.
              - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'art. 4
          e'  il  seguente:      "Art.  4  (Dichiarazione sostitutiva
          dell'atto   di   notorieta').   -   L'atto   di  notorieta'
          concernente  fatti,  stati o qualita' personali che siano a
          diretta   conoscenza   dell'interessato  e'  sostituito  da
          dichiarazione  resa  e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
          funzionario  competente  a  ricevere  la  documentazione, o
          dinanzi  ad  un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
          altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede
          alla  autenticazione della sottoscrizione con la osservanza
          delle modalita' di cui all'art. 20.
              Quando   la   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario    incaricato    dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa".
              -   Il   testo  dell'art.  10  della  citata  legge  n.
          1204/1971,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il  seguente:      "Art.  10.  -  Il  datore di lavoro deve
          consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di
          vita  del  bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
          durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario
          giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
              I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
              I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal
          caso  non  comportano  il  diritto  ad uscire dall'azienda,
          quando  la  lavoratrice  voglia  usufruire  della camera di
          allattamento  o  dell'asilo  nido,  istituiti dal datore di
          lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
              I  riposi  di cui ai precedenti commi sono indipendenti
          da  quelli  previsti  dagli articoli 18 e 19 della legge 26
          aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
              Ai  periodi  di  riposo  di cui al presente articolo si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  contribuzione
          figurativa,  nonche'  di  riscatto ovvero di versamento dei
          relativi  contributi  previsti  dal  comma  2,  lettera b),
          dell'art. 15.
              In  caso  di  parto  plurimo,  i periodi di riposo sono
          raddoppiati  e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
          dal  primo  comma  del  presente  articolo  possono  essere
          utilizzate anche dal padre".
              -   La   legge   12  agosto  1962,  n.  1338,  recante:
          "Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e i superstiti" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   dell'11   settembre  1962,  n.  229.  Il  testo
          dell'art. 13 e' il seguente:     "Art. 13. - Ferme restando
          le  disposizioni  penali,  il  datore  di  lavoro che abbia
          omesso    di   versare   contributi   per   l'assicurazione
          obbligatoria  invalidita', vecchiaia e superstiti e che non
          possa  piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi
          dell'art.  55  del  regio  decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
          1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  di  costituire,  nei  casi previsti dal successivo
          quarto  comma,  una rendita vitalizia riversibile pari alla
          pensione  o  quota  di pensione adeguata dell'assicurazione
          obbligatoria  che  spetterrebbe al lavoratore dipendente in
          relazione ai contributi omessi.
              La  corrispondente  riserva matematica e' devoluta, per
          le   rispettive   quote  di  pertinenza,  all'assicurazione
          obbligatoria   e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando  luogo
          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi
          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli
          considerati ai fini del calcolo della rendita.
              La  rendita  integra  con effetto immediato la pensione
          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al
          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la
          facolta'  concessagli  dal  presente articolo su esibizione
          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti  di  data  certa,  dai quali possano evincersi la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'   la   misura  della  retribuzione  corrisposta  al
          lavoratore interessato.
              Il  lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro  la  costituzione della rendita a norma del presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione
          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
              Per  la  costituzione  della  rendita',  il  datore  di
          lavoro,   ovvero   il  lavoratore  allorche'  si  verifichi
          l'ipotesi   prevista   al   quarto   comma,   deve  versare
          all'Istituto  nazionale della previdenza sociale la riserva
          matematica  calcolata  in  base  alle  tariffe  che  sarano
          all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito
          il  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale".