Art. 5.
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e'
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una
grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo
per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di
comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono
le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di
tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non
puo' essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al
presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Nota all'art. 5:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970, n. 131. Il
testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Art. 10 (Lavoratori studenti). - I lavoratori
studenti, iscritti e fequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari,
che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potra' richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti
di cui al primo e secondo comma".