Art. 6. 
                (Congedi per la formazione continua). 
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire
i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per  accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato,  le  regioni  e  gli
enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata,  accreditata  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  e  successive
modificazioni, e del relativo regolamento  di  attuazione.  L'offerta
formativa deve  consentire  percorsi  personalizzati,  certificati  e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale  ed  europeo.
La formazione puo' corrispondere ad autonoma  scelta  del  lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani  formativi
aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in  coerenza
con quanto previsto dal citato articolo 17 della  legge  n.  196  del
1997, e successive modificazioni. 
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi  di  cui  al  presente
articolo,  i  criteri  per  l'individuazione  dei  lavoratori  e   le
modalita' di orario e retribuzione connesse  alla  partecipazione  ai
percorsi di formazione. 
3. Gli interventi formativi  che  rientrano  nei  piani  aziendali  o
territoriali di cui al comma 1 possono essere  finanziati  attraverso
il fondo interprofessionale per la formazione  continua,  di  cui  al
regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge  n.  196
del 1997. 
4.  Le  regioni  possono  finanziare  progetti  di   formazione   dei
lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali,  prevedano  quote
di riduzione dell'orario di lavoro, nonche'  progetti  di  formazione
presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalita' del presente
comma e' riservata una quota, pari a  lire  30  miliardi  annue,  del
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente,  con
proprio decreto, a  ripartire  fra  le  regioni  la  predetta  quota,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 6:
              -  La  legge  24  giugno  1997,  n. 196, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio
          1997,  n.  154,  reca:  "Norme  in  materia  di  promozione
          dell'occupazione". Il testo dell'art. 17 e' il seguente:
              "Art.  17  (Riordino della formazione professionale). -
          1.   Allo   scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
          professionale  con il sistema scolastico e con il mondo del
          lavoro  e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
          anche  comunitarie, destinate alla formazione professionale
          e  al  fine di realizzare la semplificazione normativa e di
          pervenire  ad  una disciplina organica della materia, anche
          con  riferimento  ai profili formativi di speciali rapporti
          di   lavoro   quali   l'apprendistato  e  il  contratto  di
          formazione  e  lavoro,  il  presente  articolo  definisce i
          seguenti  princi'pi  e  criteri  generali, nel rispetto dei
          quali   sono   adottate   norme   di  natura  regolamentare
          costituenti  la  prima  fase  di  un  piu'  generale, ampio
          processo di riforma della disciplina in materia:
                a)   valorizzazione  della  formazione  professionale
          quale  strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
          lavoro,   elevare  le  capacita'  competitive  del  sistema
          produttivo,  in  particolare  con  riferimento alle medie e
          piccole  imprese  e  alle  imprese artigiane e incrementare
          l'occupazione,    attraverso    attivita'   di   formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle   diverse   realta'   produttive   locali  nonche'  di
          promozione     e    aggiornamento    professionale    degli
          imprenditori,   dei   lavoratori   autonomi,  dei  soci  di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze;
                b)  attuazione dei diversi interventi formativi anche
          attraverso  il  ricorso generalizzato a stages, in grado di
          realizzare   il   raccordo   tra   formazione  e  lavoro  e
          finalizzati    a    valorizzare   pienamente   il   momento
          dell'orientamento  nonche' a favorire un primo contatto dei
          giovani con le imprese;
                c)   svolgimento   delle   attivita'   di  formazione
          professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
          anche  in convenzione con istituti di istruzione secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
                d)  destinazione  progressiva delle risorse di cui al
          comma  5  dell'art.  9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
          e  degli  altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
          di  piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
          le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
          di  lavoratori  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  di
          lavoratori    collocati   in   mobilita',   di   lavoratori
          disoccupati   per   i  quali  l'attivita'  e'  propedeutica
          all'assunzione;  le  risorse  di  cui alla presente lettera
          confluiranno  in  uno  o  piu'  fondi nazionali, articolati
          regionalmente   e  territorialmente  aventi  configurazione
          giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione
          delle  parti  sociali;  dovranno altresi' essere definiti i
          meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
                e)  attribuzione  al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  funzioni propositive ai fini della
          definizione  da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
          5,  dei  criteri  e delle modalita' di certificazione delle
          competenze acquisite con la formazione professionale;
                f)  adozione  di  misure  idonee  a favorire, secondo
          piani   di   intervento   predisposti   dalle  regioni,  la
          formazione  e  la  mobilita'  interna  o esterna al settore
          degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
          ristrutturazione    degli   enti   di   formazione   e   la
          trasformazione  dei  centri in agenzie formative al fine di
          migliorare  l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
          dei  sistemi;  le  risorse  finanziarie da destinare a tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  nell'ambito  delle
          disponibilita',  da  preordinarsi allo scopo, esistenti nel
          Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                g) semplificazione  delle  procedure, ivi compresa la
          eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista
          dall'art.  56  della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, per
          effetto  delle  disposizioni  di  cui ai commi 3 e seguenti
          definite  a  livello  nazionale  anche attraverso parametri
          standard,  con  deferimento  ad  atti delle amministrazioni
          competenti,  adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
          disposizioni    di    natura   integrativa,   esecutiva   e
          organizzatoria  anche della disciplina di specifici aspetti
          nei  casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
          ai  sensi  del  comma  2,  con particolare riferimento alla
          possibilita'  di  stabilire  requisiti  minimi e criteri di
          valutazione     delle     sedi     operative     ai    fini
          dell'accreditamento;
                b) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
              2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
          emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti,  sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,   di   concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
          istruzione,  dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  per  le  pari  opportunita',  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, per la funzione
          pubblica  e  gli  affari  regionali,  sentita la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, previo parere
          delle competenti commissioni parlamentari.
              3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
          o  di  acconto  a  valere  sulle  risorse del Fondo sociale
          europeo   e   dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'
          istituito,  presso  il  Ministero  del  tesoro - Ragioneria
          generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
          l'amministrazione  del  Fondo di rotazione per l'attuazione
          delle  politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione
          con  amministrazione  autonoma e gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              4.  Il  fondo  di  cui  al  comma 3 e' alimentato da un
          contributo  a  carico  dei soggetti privati attuatori degli
          interventi  finanziati,  nonche',  per  l'anno  1997, da un
          contributo   di   lire   30  miliardi  che  gravera'  sulle
          disponibilita'    derivanti    dal    terzo   del   gettito
          della maggiorazione   contributiva  prevista  dall'art.  25
          della  legge  21 dicembre  1978,  n. 845, che affluisce, ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  5, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione per la
          formazione  professionale  e per l'accesso al Fondo sociale
          europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n.
          845 del 1978.
              5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
          cui  al  comma  4 per rimborsare gli organismi comunitari e
          nazionali,  erogatori  dei  fmanziamenti,  nelle ipotesi di
          responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro, ai sensi
          dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
          del  20 luglio  1993,  accertate anche precedentemente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro del tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
          amministrazione  e di gestione del fondo di cui al comma 3.
          Con  il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota del
          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
          da  calcolare  sull'importo del funzionamento concesso, che
          puo'   essere  rideterminata  con  successivo  decreto  per
          assicurare  l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
          contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
          quale hanno diritto i beneficiari".
              -  Il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  reca:
          "Interventi   urgenti   a  sostegno  dell'occupazione"  (in
          Gazzetta  Ufficiale  20 maggio 1993, n. 11) e convertito in
          legge,  con  modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge
          19 luglio  1993,  n.  236  (in Gazzetta Ufficiale 19 luglio
          1993,  n.  167).  Il  testo  dell'art.  1,  comma  7  e' il
          seguente:      "7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente
          articolo  e'  istituito  presso  il  Ministero del lavoro e
          della   previdenza  sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,
          alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
          stabilita  al  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche i
          contributi  comunitari  destinati  al  finanziamento  delle
          iniziative  di  cui  al presente articolo, su richiesta del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tale
          ultimo   fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnati al predetto
          Fondo".