Art. 7
           Anticipazione del trattamento di fine rapporto

  1.  Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,
del  codice  civile,  il  trattamento  di  fine  rapporto puo' essere
anticipato  ai  fini  delle  spese  da sostenere durante i periodi di
fruizione  dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30
dicembre  1971,  n.  1204,  come sostituito dall'articolo 3, comma 2,
della  presente  legge,  e  di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge.  L'anticipazione  e'  corrisposta unitamente alla retribuzione
relativa  al  mese  che  precede  la  data  di inizio del congedo. Le
medesime   disposizioni   si   applicano   anche   alle   domande  di
anticipazioni  per  indennita'  equipollenti  al  trattamento di fine
rapporto,  comunque  denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di
datori di lavoro pubblici e privati.
  2.  Gli  statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto   legislativo   21   aprile   1993,   n.  124,  e  successive
modificazioni,  possono  prevedere  la possibilita' di conseguire, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124
del   1993,  un'anticipazione  delle  prestazioni  per  le  spese  da
sostenere  durante  i  periodi  di  fruizione dei congedi di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge.
  3.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica,   del   lavoro   e  della  previdenza  sociale  e  per  la
solidarieta'  sociale,  sono  definite le modalita' applicative delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il testo dell'art. 2120, comma 8, del codice civile,
          e' il seguente:
              "La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
          di:
                a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
                b)  acquisto della prima casa di abitazione per se' o
          per i figli, documentato con atto notarile".
              - Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante
          "Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421"  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario. Il
          testo  dell'art.  7,  comma  4,  e'  il  seguente:      "4.
          L'iscritto  al  fondo  da  almeno otto anni puo' conseguire
          un'anticipazione  dei  contributi  accumulati per eventuali
          spese  sanitarie  per  terapie  ed  interventi straordinari
          riconosciuti  dalle  competenti strutture pubbliche, ovvero
          per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
          i   figli,   documentato   con  atto  notarile,  o  per  la
          realizzazione  degli interventi di cui alle lettere a), b),
          c)  e  d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto
          1978,  n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione,
          documentati  come  previsto  dalla  normativa  stabilita ai
          sensi  dell'art.  1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  con  facolta' di reintegrare la propria posizione
          nel fondo secondo modalita' stabilite dal fondo stesso. Non
          sono  ammessi  altre  anticipazioni  o  riscatti diversi da
          quello  di  cui  all'art.  10, comma 1, lettera c). Ai fini
          della   determinazione   dell'anzianita'   necessaria   per
          avvalersi  della  facolta'  di  cui  al presente comma sono
          considerati  utili tutti i periodi di contribuzione a forme
          pensionistiche  complementari  maturati dall'iscritto per i
          quali  l'interessato non abbia esercitato il riscatto della
          posizione individuale".