Art. 8.
               (Prolungamento dell'eta' pensionabile).
1.  I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5,
comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un
periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti
l'eta'  di  pensionamento  obbligatoria.  La  richiesta  deve  essere
comunicata  al  datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei
mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.