Art. 5. 
                        Omessa dichiarazione 
 
  1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al  fine
di evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,  non
presenta,  essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni   annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa  e'  superiore,  con
riferimento a taluna delle  singole  imposte  a  lire  centocinquanta
milioni. 
  2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa  la  dichiarazione  presentata  entro  novanta  giorni   dalla
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato
conforme al modello prescritto.