Art. 5. 
               Istruttoria e provvedimenti conseguenti 
 
  1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo
4, l'Autorita' delibera l'apertura dell'istruttoria  in  merito  alla
situazione sottoposta ad esame e  ne  da'  comunicazione  a  tutti  i
soggetti interessati. 
  2. La comunicazione deve contenere gli  elementi  essenziali  della
fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine,  non
inferiore a  venti  giorni,  entro  il  quale  il  destinatario  puo'
chiedere di essere sentito. 
  3. Per l'espletamento  delle  ispezioni  nei  casi  previsti  dalla
Legge,  l'Autorita'  si  avvale  del  Servizio   Ispettivo   fissando
l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione. 
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge,  al
procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati,  e
all'accesso agli atti si applicano  le  disposizioni  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 5:

             Per  il  testo  dell'articolo  4, comma 6 della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
          note all'articolo 4.

             Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni   recante:   "Nuove   norme   in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti  amministrativi"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.