Art. 5. Istruttoria e provvedimenti conseguenti 1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 4, l'Autorita' delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne da' comunicazione a tutti i soggetti interessati. 2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario puo' chiedere di essere sentito. 3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l'Autorita' si avvale del Servizio Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 4. Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.