Art. 11
                     Programmi di comunicazione

  1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge
e  dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni,  nonche'  dalle  direttive  impartite  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, le amministrazioni statali
elaborano  annualmente il programma delle iniziative di comunicazione
che   intendono  realizzare  nell'anno  successivo,  comprensivo  dei
progetti  di  cui  all'articolo  13,  sulla  base  delle  indicazioni
metodologiche  del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il programma e' trasmesso
entro  il  mese  di  novembre  di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere
promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
  2.  Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:
a) svolgere  funzioni  di  centro di orientamento e consulenza per le
   amministrazioni  statali ai fini della messa a punto dei programmi
   e  delle  procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti
   organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare  adeguate  attivita'  di  conoscenza dei problemi della
   comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare,  con  i  concessionari  di  spazi pubblicitari, accordi
   quadro  nei  quali  sono  definiti  i  criteri  di  massima  delle
   inserzioni  radiofoniche,  televisive  o  sulla stampa, nonche' le
   relative tariffe.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  il  testo  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
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