Art. 11
Programmi di comunicazione
1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali
elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione
che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e' trasmesso
entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere
promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze
sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le
amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi
e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi
quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle
inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le
relative tariffe.
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
6.