Art. 12
Piano di comunicazione
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni
statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone
annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, che e' approvato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato e' trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica
competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al
Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto
previsto dal presente comma.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
6.