Art. 12
                       Piano di comunicazione

  1.  Sulla  base  dei  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
statali,  il  Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone
annualmente  il  piano di comunicazione, integrativo del piano di cui
all'articolo  12  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive   modificazioni,  che  e'  approvato  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  2. Una copia del piano approvato e' trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna  amministrazione realizza il piano per le parti di specifica
competenza  anche  avvalendosi  della collaborazione del Dipartimento
per  l'informazione  e  l'editoria.  Entro  il  31  gennaio dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  i  Ministri  trasmettono  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  una  relazione  su  quanto
previsto dal presente comma.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  il  testo  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
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