Art. 13
         Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato  sono  tenute  ad  inviare al
Dipartimento   per   l'informazione   e  l'editoria,  ai  fini  della
formulazione  di  un preventivo parere, i progetti di comunicazione a
carattere  pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui
mezzi di comunicazione di massa.
  2.  I  progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere
indicazioni  circa  l'obiettivo  della  comunicazione,  la  copertura
finanziaria,  il  contenuto  dei messaggi, i destinatari e i soggetti
coinvolti  nella  realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la
strategia  di  diffusione  con previsione delle modalita' e dei mezzi
ritenuti  piu' idonei al raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione.
  3.  Per  le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le
amministrazioni   dello   Stato  tengono  conto,  ove  possibile,  in
relazione  al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate
italiane all'estero.