Art. 13
Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della
formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a
carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui
mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere
indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura
finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti
coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la
strategia di diffusione con previsione delle modalita' e dei mezzi
ritenuti piu' idonei al raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le
amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in
relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate
italiane all'estero.