Art. 14
                     Finanziamento dei progetti

  1.  La  realizzazione  dei  progetti  di  comunicazione a carattere
pubblicitario  delle  amministrazioni  dello  Stato,  integrativi del
piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilita'
sociale  o  di  interesse  pubblico,  e'  finanziata nei limiti delle
risorse  disponibili  in bilancio per il centro di responsabilita' n.
17  "Informazione  ed  editoria"  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura
corrispondente  l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
 
          Note all'art. 14:
              - Per  il  testo  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
          6.
              - Il testo dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n.
          67  (Rinnovo  della  legge  5 agosto  1981, n. 416, recante
          disciplina   delle   imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), cosi' come modificato dall'art. 91 del decreto
          legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' il seguente:
              "Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -1.
          Le   amministrazioni   statali  e  gli  enti  pubblici  non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare alla pubblicita' su quotidiani e
          periodici  una  quota  non inferiore al cinquanta per cento
          delle  spese  per  la  pubblicita'  iscritte  nell'apposito
          capitolo di bilancio.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti ad
          istituire  nel  proprio  bilancio uno specifico capitolo al
          quale  imputare  tutte  le  spese  comunque  afferenti alla
          pubblicita'.
              3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli
          enti  pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita'
          con  qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi,
          sotto  qualsiasi  forma, al di fuori di quelli previsti nel
          presente articolo.
              4.  Le  amministrazioni  statali, le regioni e gli enti
          locali,  e  le  loro  aziende,  nonche' le unita' sanitarie
          locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
          nonche'  gli enti pubblici, economici e non economici, sono
          tenuti  a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
          delle  spese  pubblicitarie  effettuate  nel  corso di ogni
          esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
              5.  Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni
          con meno di 40.000 abitanti.
              6.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Direzione  generale  delle  informazioni,  dell'editoria  e
          della  proprieta'  letteraria,  artistica e scientifica, e'
          istituita   una   commissione,  nominata  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, nella quale sono
          inclusi  i  rappresentanti  delle  categorie  operanti  nel
          settore  della  stampa,  dell'editoria e della pubblicita',
          che  formula  pareri  alla  Presidenza del Consiglio e alle
          singole  amministrazioni statali, ai fini del coordinamento
          e  della  promozione  della  pubblicita'  su  quotidiani  e
          periodici   da   parte  delle  amministrazioni  stesse  con
          particolare  riferimento  all'illustrazione  delle  leggi e
          della  loro  applicazione  e  alla  promozione  di una piu'
          diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui
          servizi,  le  strutture  e  il loro uso. La ripartizione di
          tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve
          tenere  conto delle testate che per loro natura raggiungono
          i soggetti specificamente interessati.
              7.  A  tal  fine le amministrazioni statali interessate
          dovranno    presentare    entro   sessanta   giorni   dalla
          approvazione  del  bilancio dello Stato progetti di massima
          con  la  illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli
          organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
          riferimento  all'apposito capitolo di bilancio, nonche' dei
          soggetti,  coinvolti  direttamente  o  indirettamente nella
          realizzazione  dei  progetti stessi, prescelti a trattativa
          privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del
          regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e successive
          modificazioni,  previa  in  ogni  caso gara esplorativa, ai
          sensi  dell'art.  92  del  regio decreto 23 maggio 1924, n.
          827.
              8.  La  commissione  istituita  ai sensi del precedente
          comma   6   si   esprime   sulla  assegnazione  a  progetti
          motivatamente   prescelti  di  un  contributo  sulle  spese
          necessarie  alla  loro  realizzazione  a valere su un fondo
          istituito  presso la Direzione generale delle informazioni,
          dell'editoria  e  della  proprieta' letteraria, artistica e
          scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
          dotazioni  finanziarie  del  fondo  sono  costituite  da un
          contributo  dello  Stato  di  un  miliardo  per l'esercizio
          finanziario   1987  e  dal  venti  per  cento  delle  somme
          complessivamente  stanziate  da  tutte  le  amministrazioni
          statali  nel  capitolo  di  bilancio,  di cui al precedente
          comma 1, negli anni successivi.
              9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
          pubblici  che  non  osservano le disposizioni contenute nel
          presente    articolo    sono   puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   lire   ottocentomila   a
          quattromilioniottocentomila.".