Art. 14
Finanziamento dei progetti
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del
piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilita'
sociale o di interesse pubblico, e' finanziata nei limiti delle
risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilita' n.
17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura
corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
6.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n.
67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), cosi' come modificato dall'art. 91 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -1.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non
territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e
periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento
delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito
capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al
quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla
pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli
enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita'
con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi,
sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel
presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie
locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni
con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, e'
istituita una commissione, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono
inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel
settore della stampa, dell'editoria e della pubblicita',
che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle
singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento
e della promozione della pubblicita' su quotidiani e
periodici da parte delle amministrazioni stesse con
particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e
della loro applicazione e alla promozione di una piu'
diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui
servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di
tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve
tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono
i soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le amministrazioni statali interessate
dovranno presentare entro sessanta giorni dalla
approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima
con la illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli
organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonche' dei
soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella
realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa
privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai
sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente
comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti
motivatamente prescelti di un contributo sulle spese
necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo
istituito presso la Direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un
contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio
finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme
complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni
statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente
comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel
presente articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila.".